Sicurezza sul lavoro
Testo Unico – D.Lgs. 81/08
Il Testo Unico (che d’ora in poi abbrevieremo in TU) ha esteso, rispetto al precedente D. Lgs. 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione. Si rivolge infatti a:
• tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
• tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
• per i contratti di somministrazione (D .Lgs 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
• lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente; • lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.
Principali obblighi del datore di lavoro
I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:
• valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile);
• designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);
• nominare il medico competente;
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza;
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI; • elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni;
• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
• nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
• aggiornare le misura di prevenzione;
• comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Obblighi delle imprese familiari
Gli obblighi delle imprese familiari sono:
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione del TU;
• munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni del TU;
• munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano
attività in regime di appalto o subappalto;
• redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere).
Obblighi dei lavoratori autonomi
Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione* i lavoratori autonomi devono:
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze.
(*) Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Il TU individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Esse sono:
• datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
• responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) – può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno. Nelle imprese fino a 30 dipendenti può coincidere con il datore di lavoro;
• rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) – per le aziende con meno di 15 dipendenti viene riconfermata la possibilità che venga eletto il Rappresentante Territoriale (RLST);
• medico Competente; • addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).
Formazione e informazione
Le principali figure e i principali corsi previsti dal D. Lgs. 81/08 sono:
Figura/ruolo
R.S.P.P. = titolare (*) – R.L.S. – Addetto prevenzione incendi – Addetto primo soccorso
(*) solo per aziende con meno di 30 dipendenti







